L’agevolazione patto di famiglia (art. 3, comma 4-ter, TUS) si applica solo in caso di acquisto (0 => +51%) o integrazione del controllo (ad es. 25% => +51%), mentre non si applica in caso di consolidamento di un controllo già in precedenza ottenuto (ad es. 51% => 90%). In tal senso, per la prima volta, in maniera dirompente rispetto a quanto si riteneva fino a quel momento, già Ris. n. 497/2021. Quest’orientamento, per quanto opinabile, viene confermato ora dall’AE con la risposta n. 72/2024 in un caso particolare, quello in cui:
- Tizio è titolare del 40% della società Alfa in proprietà esclusiva (di seguito anche “Quotona”);
- il 60% della Alfa è detenuto in comunione ereditaria da Tizio (di seguito anche “Quotina”), oltre che dai due figli e dalla di lui nipote;
- Tizio intende donare ai figli ed alla nipote la Quotona e la Quotina.
Ad avviso dell’AE il controllo della società è detenuto dal 60% del capitale. All’interno di questa frazione, il controllo 2/3*60 è già in capo ai figli ed alla nipote. Ne consegue che, in caso di donazione della Quotona e della Quotina ai figli ed alla nipote, non siamo in presenza di un caso di integrazione del controllo (agevolabile ex art. 3, comma 4-ter, TUS), bensì di un caso di consolidamento del controllo, come tale soggetto all’imposta di donazione proporzionale, al netto di eventuali franchigie.
Per approfondimenti in argomento si rinvia a R. Sansoni, L’agevolazione patto di famiglia “in cammino”: questioni interpretative vecchie e nuove, i Contratti, n. 5/2022.
Per il testo del provvedimento:
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