Coacervo “donativo” e “successorio” – Circolare 29/E 19 ottobre 2023 – Richiesta di rimborso
L’attuale configurazione dell’imposta sulle successioni e donazioni vede la presenza di aliquote che vanno dal 4% fino all’8%, questo sulla base del rapporto esistente tra il dante causa ed il beneficiario di una liberalità, con un sistema di franchigie che va da un minimo di euro 100 mila per i trasferimenti tra fratelli sino ad un massimo di euro 1 mln per i trasferimenti in favore del coniuge o dei discendenti.
Con la circolare 29/E, del 19 ottobre 2023, l’Agenzia delle Entrate si è uniformata all’orientamento maggioritario della giurisprudenza in tema di coacervo, con la conseguenza che in sede di successione non deve essere più detratta dall’eventuale franchigia applicabile quella già utilizzata per le liberalità compiute in vita. In sede di successione, pertanto, si può utilizzare per interno la franchigia dell’imposta sulle successioni, irrilevanti saranno le eventuali liberalità compiute in vita perché, ove presenti, saranno andate ad incidere sulla franchigia dell’imposta sulle donazioni.
Quest’interpretazione, favorevole ai contribuenti, porterà per le nuove successioni un risparmio fino ad euro 40.000,00 per ciascun successore (si tratta delle ipotesi di successione in favore del coniuge o dei discendenti, dove si deve considerare l’aliquota del 4% e la franchigia ulteriore di 1 mln).
Ma cosa accade per il passato? Nella circolare, l’Amministrazione finanziaria invita le strutture territoriali a riesaminare le controversie pendenti concernenti la materia in esame e, ove l’attività di liquidazione dell’ufficio sia stata effettuata secondo criteri non conformi, ad abbandonare, con le modalità di rito, tenendo conto dello stato e del grado di giudizio, la pretesa tributaria, sempre che non siano sostenibili altre questioni.
Ma per chi ha già pagato, possibile chiedere il rimborso?
Si pensi al caso della successione di Tizio (2022) in favore dei figli Primo e Seconda, in parti uguali, con relictum di euro 4 mln, e donazioni compiute in vita per euro 3 mln, sempre in parti uguali e totale erosione delle franchigie. I figli di Tizio avranno pagato per la successione 160.000,00 euro, mentre secondo la nuova interpretazione sarebbero dovuti allo Stato soltanto 80.000,00 euro. Per quanto (ora) indebitamente versato (nel caso di specie 80 mila euro), è possibile chiedere rimborso? Sì, ma come?
L’art. 42 del TUSD disciplina una serie di ipotesi di rimborso, tra le quali c’è il caso di cui al comma 1, lett. f), per cui qualora l’imposta “risulti pagata in più a seguito di accertamento, successivamente alla liquidazione, dell’esistenza di passività o della spettanza di riduzioni e detrazioni”. Ove la norma dovesse risultare applicabile, il rimborso può essere richiesto, a pena di decadenza, nel termine di tre anni dal pagamento o, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione.
Tuttavia, l’art. 42 TUSD contempla casi che concernono accadimenti verificatisi in epoca posteriore al pagamento del tributo, e non è contemplato il caso di un mutamento interpretativo da parte dell’AE.
La norma, quindi, non sembra applicabile, ma il rimborso è possibile anche al di fuori dei casi previsti dall’art. 42 TUSD, ricorrendo a quanto prevede l’art. 2033 c.c. (Indebito oggettivo). Il termine per il rimborso, in questo caso, è quello più favorevole di prescrizione decennale.
L’importo del rimborso dipende dall’ammontare della base imponibile e dalla franchigia applicabile e può arrivare sino ad 40.000,00 euro per ciascun successore (coniugi o discendenti).
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