La risposta ad interpello n. 7/24 del 12 gennaio 2024 interviene sul tema della territorialità dell’imposta di donazione e sull’ubicazione dei beni oggetto di liberalità.
In particolare, il quesito dell’istante riguarda la donazione da parte un soggetto residente in svizzera di denaro ivi depositato, eseguita mediante bonifico, ed in favore di un residente in Italia.
Sul punto è rilevante quanto prevede l’art. 2 del TUS (D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346), che disciplina la territorialità dell’imposta.
Questa norma prevede che:
“1. L'imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all'estero.
2. Se alla data dell'apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti.
3. Agli effetti del comma 2 si considerano in ogni caso esistenti nello Stato:
a) i beni e i diritti iscritti in pubblici registri dello Stato e i diritti reali di godimento ad essi relativi;
b) le azioni o quote di società, nonché le quote di partecipazione in enti diversi dalle società, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale;
c) le obbligazioni e gli altri titoli in serie o di massa diversi dalle azioni, emessi dallo Stato o da società ed enti di cui alla lettera b);
d) i titoli rappresentativi di merci esistenti nello Stato;
e) i crediti, le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni di ogni specie, se il debitore, il trattario o l'emittente è residente nello Stato;
f) i crediti garantiti su beni esistenti nello Stato fino a concorrenza del valore dei beni medesimi, indipendentemente dalla residenza del debitore;
g) i beni viaggianti in territorio estero con destinazione nello Stato o vincolati al regime doganale della temporanea esportazione”.
In applicazione del principio territoriale, pertanto, occorre guardare alla residenza del donante, e così una donazione sarà imponibile:
a. sempre, quando il donante è residente in Italia e, questo, a prescindere dall’ubicazione dei beni oggetto di donazione; oppure quando
b. il donante è residente all’estero, ma solo se dona beni esistenti nello Stato.
Il comma 3 dell’art. 2 del TUS detta, poi, una serie di presunzioni da cui dedurre l’esistenza di un bene all’interno dello Stato, si parla di immobili, azioni, obbligazioni, crediti, ma non di denaro o conti correnti. Come ricorda l’Agenzia nella risposta ad interpello in commento, sul punto è intervenuta a più riprese la Cassazione, secondo cui il denaro oggetto di donazione da parte di un cittadino residente in Svizzera, tramite bonifico bancario, benché destinato ad un beneficiario residente in Italia, non si presume quale bene esistente nel territorio dello Stato, posto che il donante era residente all'estero e, comunque, prima dell'atto di disposizione il denaro si trovava depositato su conto bancario di un istituto svizzero (Cass. 24 marzo 2021, n. 8175). Questo è stato ribadito anche da Cass.12 aprile 2023, n. 9780, per cui la donazione di denaro depositato, al momento dell'atto di liberalità, presso un conto corrente di un istituto di credito straniero, effettuata tramite bonifico bancario, da parte di un cittadino residente all'estero a beneficiario residente in Italia non rileva ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla donazione in Italia, atteso che, in forza del principio di territorialità di cui all’art. 2, commi 2 e 3, l'imposta è dovuta solamente per i beni e ''diritti esistenti'' sul territorio nazionale (in termini: Cass., Sez. 5, 17 marzo 2021, n. 7428; Cass., Sez. 5, 24 marzo 2021, n. 8175; Cass., Sez. 5, 30 marzo 2021, n.8720)”.
Occorre ora fare attenzione ad un aspetto, non discusso dalla risposta ad interpello, e cioè: cosa accade se la donazione viene fatta e formalizzata all’estero?
Sul punto è rilevante quanto prevedono i commi 1 e 1-bis dell’art. 55, il cui coordinamento con l’art. 2 TUS è tutt’altro che agevole.
Il comma 1 prevede che [g]li atti di donazione sono soggetti a registrazione secondo le disposizioni del Testo unico dell'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, concernenti gli atti da registrare in termine fisso.
Il comma 1-bis, invece, che [s]ono soggetti a registrazione in termine fisso anche gli atti aventi ad oggetto donazioni, dirette o indirette, formati all'estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato. Dall'imposta sulle donazioni determinata a norma del presente titolo si detraggono le imposte pagate all'estero in dipendenza della stessa donazione ed in relazione ai beni ivi esistenti, salva l'applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni.
Alla luce di quanto precede, pertanto, si può affermare che:
1.a) la donazione da parte di un donante residente in Italia, stipulata in Italia, sarà soggetta all’imposta sulle donazioni (art. 2 TUS), a prescindere dalla residenza dei beneficiari;
1.b) la donazione da parte di un residente in Italia stipulata all’estero deve essere, poi, depositata in Italia per la registrazione in termine fisso (art. 55, c.1 TUS), entro 60 gg dalla sua formazione, e assoggettata all’imposta sulle donazioni (art. 2 TUS), a prescindere dalla residenza dei beneficiari. Dall'imposta sulle donazioni si potranno detrarre le imposte pagate all'estero in dipendenza della stessa donazione ed in relazione ai beni ivi esistenti, salva l'applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni;
2.a) la donazione da parte di un non residente stipulata in Italia sarà soggetta all’imposta sulle donazioni in caso abbia ad oggetto beni esistenti in Italia (art. 2 TUS), a prescindere dalla residenza dei beneficiari;
2.b) la donazione da parte di un non residente stipulata all’estero deve essere, poi, depositata in Italia per la registrazione in termine fisso (art. 55, c.1 TUS), entro 60 gg dalla sua formazione, e assoggettata all’imposta sulle donazioni (art. 2 TUS), a prescindere dalla residenza dei beneficiari. Dall'imposta sulle donazioni si potranno detrarre le imposte pagate all'estero in dipendenza della stessa donazione ed in relazione ai beni ivi esistenti, salva l'applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni
3) la donazione da parte di un non residente di beni esteri, a prescindere da dove stipulata, non è soggetta all’imposta sulle donazioni, ma è soggetta a registrazione in termine fisso nel caso di beneficiario residente in Italia (artt. 55, c. 1-bis TUS). Si ritiene che la finalità della registrazione in questo caso sia di censimento e di controllo.
Al link seguente è possibile leggere il testo del provvedimento.
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